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NIKOLAJEWKA ONLUS - La Struttura
 Fondazione

  

 Fondazione Scuola Nikolajewka ONLUS - Lo Statuto

UN FUTURO MIGLIORE PER I DISABILI E' IL FUTURO MIGLIORE PER TUTTI

LO STATUTO

Art. 1  - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Fondazione Scuola Nikolajewka  - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o, in acronimo “Fondazione Scuola Nikolajewka  - ONLUS

La Fondazione ha sede in Brescia, Via Nikolajewka 15. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia.

 

Art. 2  - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia dedicandosi alla promozione e all’integrazione dei cittadini con disabilità nelle attività motorie e del muoversi e al miglioramento dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di qualunque altro genere utili a loro e alle loro famiglie.

A tal fine la Fondazione:

Ø      promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di attività, progetti, iniziative e servizi di cui alle sopra indicate finalità;

Ø      gestisce, ove necessario, servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di qualunque altro genere utili a cittadini con disabilità nelle attività motorie e del muoversi e alle loro famiglie.

Ø      promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano nello stesso settore;

Ø      promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della regione;

Ø      promuove ed attua attività culturali, sportive e formative utili al raggiungimento dello scopo sociale;

Ø      promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni dei disabili motori, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

Ø      istituisce, promuove e sovvenziona borse di studio e di ricerca scientifica nel campo inerente la realizzazione dei propri scopi. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito Regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi le norme e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le norme di giudizio;

Ø      assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti dei propri fini statutari;

Ø      fornisce adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, ivi compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

 

Art. 3  - Patrimonio

II patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

  Art. 4  - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

·              redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3 e dal ricavo per eventuali vendite di beni ricevuti in donazione od eredità;

·              contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;

·              entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

  Art. 5  - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

·              il Presidente e il Vicepresidente;

·              il Consiglio di Amministrazione;

·              il Revisore dei Conti;

  Art. 6  - Il Presidente

II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato, salvo in sede di costituzione della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con voto palese.

Il Presidente:

a.       convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b.      cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c.       firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d.      mantiene stretti rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Nikolajewka  - ONLUS, partecipando, ove possibile, di persona o per delega alle riunioni dello stesso.

  Art. 7  - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato, salvo in sede di costituzione della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

  Art. 8  - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri nove Consiglieri è nominato in prima istanza nell’atto costitutivo.

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo decadenza, dimissioni, incapacità o esclusione.

Successivamente i Consiglieri che cesseranno dalla loro carica per qualsiasi motivo verranno sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione da farsi con la maggioranza dei Consiglieri in carica tra una rosa di candidati proposta dalla Sezione ANA di Brescia e dalla Cooperativa Nikolajewka.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

§         si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

§         siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

§         ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

§         siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria o speciale e di Organizzazioni Sindacali;

§         ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

  Art. 9  - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle adunanze del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

·         il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

·         il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità e di ogni altro caso previsto dalla legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio stesso a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, con provvedimento motivato. Il Consigliere, sottoposto a procedimento di esclusione, non potrà partecipare all’adu-nanza.

  Art. 10  - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a.            di eleggere il Presidente e il Vice Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione);

b.           di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c.            di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti;

d.           di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

e.            di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f.            di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g.            di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente, che ne riferisce nella riunione immediatamente successiva;

h.           di approvare eventuali regolamenti interni;

i.             di nominare il segretario generale;

j.             di deliberare eventuali modifiche di Statuto;

k.           di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 17

  Art. 11  - Adunanze

II Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio di avviso con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso le deliberazioni riguardino i punti j) e k) dell’art. 10 è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei componenti in carica.

  Art. 12  - Il Revisore dei Conti

II Revisore dei Conti, iscritto all’Albo dei Revisori, è nominato in prima istanza nell’atto costitutivo e, successivamente, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti.

Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore, salvo dimissioni o revoca, rimarrà in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di età a avrà diritto, se lo richiederà, ad un compenso pari al minimo di quanto previsto dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione della sua carica.

  Art. 13  - Segretario Generale

II Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i dipendenti della Fondazione. Egli collabora:

§         alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

§         all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

 

Art. 14  - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Presidente devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Revisore dei Conti devono essere trascritti a sua cura su apposito registro.

Art. 15  - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Al bilancio deve essere allegata la relazione del Revisore dei Conti.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 16  - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di soggetti senza scopo di lucro, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nel territorio della Provincia di Brescia, con vincolo di destinazione nel territorio stesso.

Art. 17  - Estinzione

In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altro soggetto senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione ed operi nel territorio della Provincia di Brescia. Dovrà comunque essere destinato a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere scritto della Sezione ANA di Brescia e della Cooperativa Nikolajewka  - ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

 

Art. 18  - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

 


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